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Corso obbligatorio per chi vive con un cane: cosa prevede il DDL 1987

Il disegno di legge propone un percorso formativo nazionale per proprietari e detentori, una valutazione del rischio non basata sulla razza e il divieto di metodi coercitivi. Non è ancora una legge e diversi aspetti decisivi restano da definire.

No, in Italia non è stato introdotto un nuovo patentino obbligatorio per tutti i proprietari di cani.

Quello di cui si discute è il disegno di legge numero 1987, presentato dal senatore Antonio De Poli e intitolato «Istituzione del percorso formativo nazionale per i caregiver di cani». Il testo è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 29 luglio 2026 e assegnato il 28 settembre alla commissione competente, ma l’esame non è ancora iniziato.

Potrà quindi essere modificato, unificato con altre proposte, approvato, respinto oppure non completare l’iter parlamentare.

La distinzione è essenziale. Raccontare un disegno di legge come una regola già in vigore alimenterebbe confusione proprio su un tema nel quale servono informazioni precise.

Che cosa cambierebbe

Nel testo ufficiale del DDL 1987, il termine «caregiver» indica il proprietario o il detentore responsabile del cane.

La proposta introduce un percorso formativo nazionale composto da:

  • una formazione di base;
  • percorsi rafforzati per le situazioni considerate a rischio.

L’obbligo riguarderebbe innanzitutto chi diventa responsabile di un cane dopo l’eventuale entrata in vigore della legge. Chi già vive con un cane avrebbe invece 48 mesi per completare il percorso.

Il testo consente di assolvere l’obbligo anche superando una verifica preliminare delle competenze. Una persona già preparata potrebbe quindi dimostrare ciò che sa senza dover necessariamente ripetere l’intero corso.

Che cosa dovrebbe insegnare il percorso

L’articolo 5 individua sei aree formative:

  1. etologia e comportamento del cane;
  2. comunicazione tra essere umano e animale;
  3. gestione quotidiana e bisogni del cane;
  4. prevenzione dell’aggressività;
  5. sicurezza nelle interazioni;
  6. norme e responsabilità connesse alla custodia.

È un’impostazione più ampia dell’insegnamento di qualche esercizio di obbedienza. Conoscere il cane significa saperne riconoscere bisogni, segnali di disagio, modalità comunicative e limiti individuali, ma anche comprendere le responsabilità civili e sociali assunte quando lo si accoglie.

Dogsportal aveva già espresso questa posizione nell’articolo «Il dibattito sui patentini per i cani: un problema di educazione umana, non cinofila»: la formazione ha valore quando diventa educazione alla responsabilità, non quando si riduce a un certificato ottenuto formalmente.

Il rischio non verrebbe stabilito dalla razza

Uno dei passaggi più rilevanti si trova nell’articolo 6. La valutazione delle situazioni a rischio dovrebbe utilizzare dati, protocolli scientificamente validati e un’analisi multifattoriale. Il testo precisa espressamente che non può basarsi sull’appartenenza del cane a una razza.

È una scelta coerente con l’abbandono delle vecchie liste italiane di presunte razze pericolose. Come abbiamo ricostruito nell’approfondimento «Cani pericolosi o razze pericolose?», dal 2009 la normativa nazionale non utilizza più una blacklist, considerata priva di un fondamento scientifico adeguato.

Taglia, forza fisica e caratteristiche del cane possono incidere sulle conseguenze di un incidente. Non consentono però, da sole, di prevedere il comportamento del singolo individuo.

Una valutazione attendibile deve considerare storia, salute, condizioni di vita, comportamento, capacità di gestione della persona, ambiente e circostanze degli eventuali episodi precedenti.

Nelle situazioni a rischio

Quando viene individuata una situazione a rischio, la proposta consente di prescrivere:

  • un percorso formativo obbligatorio;
  • il supporto di un medico veterinario specialista;
  • specifiche modalità di gestione del cane.

L’allontanamento dalla persona responsabile sarebbe possibile soltanto come misura eccezionale.

È un punto importante. Separare un cane dalla famiglia non dovrebbe diventare una risposta automatica, ma neppure essere escluso quando esiste un rischio concreto che non può essere gestito diversamente. Ogni provvedimento deve poggiare su una valutazione tecnica, motivata e verificabile.

Il divieto di metodi coercitivi

Il disegno di legge vieta, all’interno dei percorsi formativi, l’impiego di metodi coercitivi e strumenti avversivi. I criteri per identificarli sarebbero stabiliti successivamente dai provvedimenti attuativi.

La direzione è condivisibile, ma la definizione non può restare vaga. Occorre distinguere con chiarezza tra gestione in sicurezza, limitazione necessaria in una situazione concreta e uso intenzionale di dolore, paura o intimidazione per modificare il comportamento.

Su Dogsportal abbiamo recentemente affrontato il tema nel caso del collare elettrico sequestrato a Tolmezzo e nell’analisi sull’evoluzione dei modelli di benessere e addestramento.

Una legge efficace dovrebbe offrire criteri applicabili e fondati sulle evidenze, evitando formule interpretabili in modo opposto da professionisti diversi.

Chi potrebbe insegnare

Il DDL coinvolge medici veterinari delle aziende sanitarie, veterinari esperti in comportamento, educatori e istruttori cinofili qualificati e psicologi.

Questa pluralità riconosce che prevenire le aggressioni non è un compito affidabile a una sola figura. Salute, dolore, comportamento, ambiente familiare, gestione e capacità relazionali possono concorrere alla stessa situazione.

Rimane però da stabilire che cosa si intenda per educatore o istruttore «qualificato», quali requisiti debbano essere riconosciuti a livello nazionale e come vadano distribuite le competenze tra i diversi professionisti.

Senza criteri uniformi, il rischio è ottenere corsi molto diversi tra una Regione e l’altra, sia nella qualità sia nell’approccio adottato.

Il garante per le persone con più di settant’anni

La proposta permette ai responsabili di età superiore a settant’anni di indicare un garante. Questa persona assumerebbe la responsabilità giuridica e gestionale del cane qualora il caregiver non fosse più in grado di occuparsene.

L’idea di programmare in anticipo chi si prenderà cura dell’animale può essere utile a qualsiasi età. Il riferimento automatico ai settant’anni apre però alcune domande: l’età anagrafica è sufficiente per definire una condizione di fragilità? Chi dovrebbe accertare l’impossibilità di continuare a gestire il cane? Quali obblighi assumerebbe concretamente il garante?

Sono dettagli che richiedono una disciplina molto più precisa per evitare automatismi e incertezze.

Una sperimentazione di due anni

Prima dell’applicazione nazionale, il DDL prevede una sperimentazione territoriale di 24 mesi. Regioni, aziende sanitarie ed enti locali dovrebbero organizzare i percorsi, che potrebbero svolgersi in presenza, online oppure con una formula mista.

La sperimentazione può essere utile se raccoglie dati realmente comparabili: partecipazione, abbandono dei corsi, qualità dell’apprendimento, morsicature, ricorso ai servizi veterinari e applicazione delle prescrizioni.

Un semplice conteggio degli attestati rilasciati non direbbe se il sistema ha migliorato il benessere dei cani o ridotto gli incidenti.

La formazione a distanza può rendere il percorso accessibile anche a chi vive lontano dai centri principali. Alcune competenze di osservazione, conduzione e gestione delle interazioni richiedono però una componente pratica o almeno una valutazione individuale.

Le sanzioni e i punti ancora indefiniti

Il testo prevede una sanzione amministrativa per chi non rispetta l’obbligo formativo e, in caso di reiterazione, possibili limitazioni progressive nella detenzione del cane. Gli importi e diversi criteri applicativi non sono ancora definiti.

Restano da stabilire almeno:

  • durata minima e programma dettagliato dei corsi;
  • costo per i partecipanti ed eventuali esenzioni;
  • requisiti dei docenti;
  • contenuto della verifica preliminare;
  • protocolli per la valutazione multifattoriale;
  • strumenti classificati come avversivi;
  • importo delle sanzioni;
  • modalità di controllo;
  • gestione dei dati collegati all’anagrafe canina.

Il DDL contiene inoltre una clausola di invarianza finanziaria: l’applicazione non dovrebbe produrre nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eppure organizzare corsi, formare il personale, collegare banche dati, valutare i risultati e controllare gli inadempimenti richiede tempo e risorse.

È uno dei nodi politici principali della proposta.

Le regole attuali

Oggi esiste già un sistema di corsi per il cosiddetto patentino. Come spiega il Ministero della Salute, i Comuni, insieme ai servizi veterinari delle aziende sanitarie, possono organizzare percorsi rivolti ai proprietari.

La partecipazione è generalmente volontaria, mentre diventa obbligatoria per i responsabili dei cani individuati dai servizi veterinari come impegnativi o a rischio.

Il DDL 1987 cambierebbe quindi la platea: la formazione di base verrebbe estesa a chiunque acquisisca un cane e, con un periodo transitorio di quattro anni, anche a chi ne è già responsabile.

Non è l’unica proposta in Parlamento

Il 28 settembre è stata assegnata alla commissione competente anche la proposta di legge C.2622, presentata nel 2025. Secondo la scheda parlamentare, questo testo affronta formazione, assicurazione, responsabilità, attività professionali e altri obblighi connessi alla custodia dei cani.

Anche il suo esame non è ancora iniziato.

La presenza di più proposte non significa che tutte entreranno in vigore. Può portare a testi unificati, modifiche oppure percorsi parlamentari distinti. Per questo occorrerà seguire gli atti ufficiali, non soltanto gli annunci politici.

La posizione di Dogsportal

Un percorso nazionale può contribuire a diffondere conoscenze che oggi restano affidate alla buona volontà individuale. È positivo che il DDL 1987 non costruisca il rischio intorno a un elenco di razze e che includa etologia, comunicazione, bisogni, responsabilità e rifiuto della coercizione.

Il corso, però, non deve diventare un adempimento burocratico né una patente morale che divide automaticamente proprietari responsabili e irresponsabili.

La prevenzione richiede formazione accessibile, controlli sulle condizioni di custodia, servizi veterinari dotati di risorse, contrasto all’allevamento e alla vendita irresponsabili, professionisti verificabili e applicazione delle regole già esistenti.

La qualità della proposta si misurerà su questi dettagli. Per ora possiamo discutere la direzione indicata dal testo, ricordando sempre che si tratta ancora di un disegno di legge.


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