La responsabilita’ dell’educatore cinofilo in ambito civile e penale
La responsabilità civile, come anche quella penale, è un pò come la nuvoletta di Fantozzi, sempre sulle nostre teste. Pronta a materializzarsi, quando meno te lo aspetti. L’attività di educatore, come quella di addestratore cinofilo, non è esente da questa responsabilità. Oggi mi limito a trattare, con brevissimi cenni, solo quella civile. Se il “discepolo”, umano o non umano, durante la lezione dovesse procurarsi un danno o fare un danno ne risponde il suo “maestro”? E perché?
Due esempi. Il primo. Nel corso di una lezione collettiva un allievo (Mevio) a seguito dello strattonamento da parte del proprio cane condotto al guinzaglio, perde l’equilibrio e rovina a terra procurandosi una lesione importante. Il secondo. Tizia nel mentre si reca reca presso un certo centro cinofilo per riprendere il proprio cane affidato a Caio, educatore-addestratore cinofilo, una volta entrata nel ring viene azzannata da un cane di proprietà di Sempronio, cane che si trovava, insieme al suo compagno umano, all’interno dello stessorecinto di lavoro, libero e privo di museruola e guinzaglio.
Parto dal primo esempio. Mevio invoca una responsabilità contrattuale dell’educatore cinofilo. Contrattuale dal momento che tra educatore e alunno si è effettivamente concluso un contratto, quale ne sia stata la sua forma di conclusione (a voce, per stretta di mano, sottoscrivendo un documento). Trattandosi di responsabilità contrattuale Mevio, alunno, deve solo allegare (che non vuole dire dimostrare ma solo riportare) la circostanza dell’inadempimento dell’educatore e l’esistenza del danno. Questo’ultimo ha invece l’onere di provare l’esatto adempimento e quindi la sua piena diligenza.Un onere probatorio dunque più gravoso per l’educatore. Ebbene il Tribunale non rileverà alcun inadempimento in capo all’educatore affermando altresì di non potersi richiamarsi l’art. 2050 del codice civile (attività pericolosa) dovendosi escludere, sempre secondo il Tribunale, che l’attività di educatore /addestramento cinofilo costituisca una attività pericolosa posto che alcun carattere di pericolosità è rinvenibile in un semplice addestramento di un piccolo gruppo di cani tenuti al guinzaglio dai rispettivi proprietari (sent. Trib. Milano n. 6336/2025).
Veniamo al secondo esempio.
Tizia decide di citare in giudizio sia all’educatore cinofilo perchè a suo dire negligente e imprudente nella gestione del cane dal quale è stata aggredita, che Sempronio quale suo proprietario. In questa seconda ipotesi il danneggiato avrebbe potuto rivendicare una responsabilità contrattuale come una responsabilità extracontrattuale. Quella responsabilità che non nasce da un precedente rapporto contrattuale tra danneggiante e danneggiato bensì da un atto o fatto illecito (doloso o colposo) compiuto dal primo. In questo caso l’onere probatorio rimarrebbe in capo al danneggiato (deve provare fatto, dolosità o composita dello stesso, danno, rapporto di causalità tra fatto e danno). Ha invece rivendicato l’applicazione di un preciso articolo di responsabilità aggravata (l’art. 2052 del codice civile) che in un certo senso rende più facile la strada al danneggiato. Il Tribunale accoglie la domanda di risarcimento di Tizia. Caio nello svolgimento della sua attività di educatore cinofilo diviene utilizzatore del cane di proprietà di Sempronio poiché dal momento in cui il cane gli è stato affidato, il dovere di controllo e di vigilanza dell’animale è stato trasferito dal proprietario del cane interamente in capo all’educatore il quale lo gestisce in modo indipendente ed in funzione del perseguimento di un interesse proprio (fine di lucro), del tutto distinto rispetto a quello del proprietario verso il quale alcun addebito può essere mosso. In altre parole l’animale danneggiante era sotto ilgoverno dell’educatore al momento del fatto e tanto rende inutile indagare l’esistenza di eventuali profili di negligenza/imperizia di quello (Tribunale di Cuneo con la sentenza n.534/2021).
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