Collare a strangolo: l’Europa lo ha vietato? Sì, no, forse…
Sui social, sui siti specializzati e anche su molti media generalisti leggiamo da giorni la stessa notizia: “L’Europa ha vietato i collari a strangolo!”. Un fatto epocale per la cinofilia tecnica, no? Solo che la storia, quando ci si prende la briga di leggere il regolamento così come pubblicato dalla UE, sembra un po’ diversa…
Il divieto c’è davvero, è scritto. Ma il testo finale approvato da Parlamento e Consiglio europeo lo colloca in un capitolo che si applica agli “operators” e non indistintamente a tutti i proprietari di cani presenti nell’Unione. E il distinguo è molto importante.
Il divieto compare nell’articolo 18 (Painful practices), inserito nel Capitolo II, e dice:
“Operators shall ensure that handling practices that cause pain or suffering are not performed, including: […] (e) using prong collars; (f) using choke collars without a safety stop.”
Tradotto:
“Gli operatori devono garantire che non siano effettuate pratiche di gestione che causano dolore o sofferenza, tra cui […] (e) l’uso di collari a punte; (f) l’uso di collari a strangolo privi di fermo di sicurezza.”
Ma chi sono, esattamente, questi “operators”? Vediamo, sempre dal regolamento:
“(20) ‘operator’ means any natural or legal person that places dogs or cats on the market and that is responsible for a breeding establishment, selling establishment or shelter and for the dogs or cats kept there, or that places dogs or cats in a foster home and that is responsible for the dogs or cats kept there;”
Traduzione:
“(20) per ‘operatore’ si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che immette cani o gatti sul mercato e che è responsabile di una struttura di allevamento, di una struttura di vendita o di un rifugio e dei cani o gatti lì custoditi, oppure che colloca cani o gatti in stallo ed è responsabile dei cani o gatti lì custoditi;”
Dunque, educatori e istruttori cinofili, se non stanno operando in uno dei contesti indicati, non sono inclusi e men che meno i proprietari di cani.
Infatti, gli obblighi rivolti a “all natural and legal persons owning dogs or cats in the Union”, in sostanza “a tutti i proprietari di cani e gatti presenti nell’Unione”, sono di altra natura e sono indicati nel Capitolo III, dove di collari non si fa cenno.
Leggi anche: Cani e gatti più tutelati in Europa: microchip obbligatorio per allevatori, venditori e rifugi
Se questa stesura del regolamento fosse confermata anche nella versione che verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dalla cui pubblicazione decorreranno l’entrata in vigore e la successiva applicazione delle nuove disposizioni in tutti i Paesi UE, ci troveremmo davanti a un curioso capolavoro di acrobazia legislativa: ciò che causa dolore e sofferenza in allevamento o in rifugio smetterebbe improvvisamente di farlo al parco o al centro cinofilo.
Trachea, vertebre e nervi del cane, evidentemente, reagiscono diversamente a compressione e trazione in base a chi le applica…

Vale la pena notare un dettaglio che il regolamento offre da solo, e che rende la questione meno teorica di quanto sembri. Per la precisione, il testo non parla di “maltrattamento” quando si occupa di collari a strangolo e a punte, li inserisce tra le “painful practices”, le pratiche che causano dolore o sofferenza, una categoria distinta da quella di crudeltà, abuso o maltrattamento, disciplinata altrove dal medesimo regolamento. È una differenza che vale la pena tenere a mente. Ma il punto più interessante è un altro: lo stesso articolo 18 prevede già una deroga a questo divieto, e gli Stati membri possono concederla, ma soltanto per i cani impiegati nei servizi militari, di polizia o doganali. Per i canili nessuna deroga è prevista, nemmeno per quelli più piccoli, ai quali l’articolo 18 si applica comunque per intero. In altre parole, il legislatore europeo ha riconosciuto che esistono situazioni professionali in cui questi strumenti possono rispondere a un’esigenza operativa di sicurezza, ma ha scelto di tutelare quell’esigenza solo per le forze dell’ordine, non per chi, nei rifugi, gestisce quotidianamente cani randagi, spaventati o imprevedibili.
Qui entriamo, lo diciamo chiaramente, nel campo dell’opinione e non più della cronaca normativa. A nostro avviso, il vero paradosso di questo regolamento non riguarda tanto allevamenti e canili, quanto tutto ciò che resta fuori dal suo perimetro, ovvero l’ambito domestico e i centri di addestramento cinofilo, che non rientrano nella definizione di “operatore” e dunque non sono toccati in alcun modo dall’articolo 18. È lì, più che in una struttura sottoposta a controlli e registrazione, che l’uso di un collare a strangolo o a punte rischia concretamente di tradursi in abuso, semplicemente perché nessuna norma è chiamata a occuparsene.
Poiché il tutto appare piuttosto difficile da giustificare sul piano logico, etico e anche etologico, è ragionevole attendersi che la pubblicazione definitiva del regolamento o eventuali chiarimenti interpretativi contribuiscano a dissipare il dubbio. Ma non è detto che accada.
Nel frattempo, però, una cosa appare evidente: la narrazione corrente secondo cui “l’Europa ha vietato il collare a strangolo” in senso generale non trova, allo stato attuale del testo, un riscontro reale.
Dunque, abbiamo la dimostrazione tangibile che, purtroppo, è sempre più difficile potersi fidare di quanto si legge, anche su canali di informazione teoricamente rigorosi, perché verificare le notizie è qualcosa che non si fa quasi più, nonostante sia un preciso dovere di chiunque operi nel mondo dell’informazione a livello professionale.
E se sto scrivendo queste righe lo devo a una persona che non conosco e che ringrazio molto, Erina Guazzelli, che mi ha pervicacemente ripetuto in una discussione social quanto poi ho verificato essere la realtà.
Infatti, ero caduto anch’io nella “trappola” della disinformazione imperante, nonostante diverse verifiche. Ciò è frutto di un meccanismo perverso: dare notizie sempre più in fretta, quindi senza verificarle, per cavalcare i tempi frenetici dei social. E fa niente se sono notizie false e fa niente se magari queste notizie riguardano tragedie o guerre: l’importante è fare in fretta.
Un pericolo enorme, incredibilmente sottovalutato.
Tornando a noi cinofili e allo strozzo, va detto che, comunque, il regolamento europeo compie una scelta significativa: inserire collari a punte e collari a strangolo senza fermo di sicurezza nell’elenco delle pratiche che causano dolore o sofferenza non è un dettaglio tecnico, è una presa di posizione che riflette un cambiamento più ampio nel modo in cui la scienza e la società interpretano il rapporto con il cane e la responsabilità nei suoi confronti.
Naturalmente, il nuovo regolamento europeo non metterà fine alle polemiche storiche sul tema. La cinofilia tecnica italiana sopravvive da decenni anche grazie alla sua straordinaria capacità di trasformare qualunque divergenza metodologica in una questione identitaria, creando seguaci, adepti e “ultras” di una fazione o dell’altra.
Ma questa tendenza a scatenare guerre di religione contribuisce non poco all’evidente degrado professionale del settore, a mio modesto avviso.
In ogni caso, se nei prossimi anni collari a punte e collari a strangolo verranno davvero banditi dall’intera cinofilia europea, sarà interessante capire come ci si sia arrivati partendo da un testo così contradditorio. Se invece il divieto resterà confinato agli operatori individuati dal regolamento, avremo assistito a uno dei più curiosi paradossi normativi degli ultimi anni: una pratica ritenuta dolorosa in un allevamento o in un canile, e perciò vietata, rimarrà perfettamente tollerabile altrove…
In entrambi i casi, gli screenshot delle interminabili polemiche sullo strozzo continueranno a testimoniare un’epoca singolare della cinofilia italiana: quella in cui molti erano convinti che insultare un interlocutore costituisse un protocollo di modifica comportamentale.
Analisi del Regolamento Europeo: Domande Frequenti
L’Europa ha davvero vietato il collare a strangolo per tutti i proprietari?
No, la narrazione corrente secondo cui l’Europa ha vietato il collare a strangolo in senso generale non trova, allo stato attuale del testo, un riscontro reale. Il testo approvato da Parlamento e Consiglio europeo colloca il divieto in un capitolo specifico che si applica esclusivamente agli “operators” (operatori) e non indistintamente a tutti i proprietari di cani presenti nell’Unione. Chi rientra esattamente nella definizione legale di “operatore”?
Secondo il testo del regolamento, per “operatore” si intende: qualsiasi persona fisica o giuridica che immette cani o gatti sul mercato e che è responsabile di una struttura di allevamento, di una struttura di vendita o di un rifugio e dei cani o gatti lì custoditi, oppure che colloca cani o gatti in stallo ed è responsabile dei cani o gatti lì custoditi. Di conseguenza, i privati cittadini nell’ambito domestico ed educatori o istruttori cinofili (se non operano nei contesti citati) restano fuori da questo perimetro. Cosa stabilisce di preciso l’articolo 18 sulle pratiche dolorose?
L’articolo 18 (Painful practices), inserito nel Capitolo II, stabilisce che: gli operatori devono garantire che non siano effettuate pratiche di gestione che causano dolore o sofferenza, tra cui l’uso di collari a punte e l’uso di collari a strangolo privi di fermo di sicurezza. È importante notare che il regolamento non parla di “maltrattamento”, ma inserisce questi strumenti tra le pratiche che causano dolore o sofferenza, una categoria distinta disciplinata altrove. Sono previste deroghe al divieto di utilizzo di questi collari?
Sì, lo stesso articolo 18 prevede una deroga che gli Stati membri possono concedere, ma: soltanto per i cani impiegati nei servizi militari, di polizia o doganali. Al contrario, nessuna deroga è prevista per i canili e i rifugi, nemmeno per quelli più piccoli, ai quali l’articolo si applica interamente per intero, escludendo la possibilità di usare tali strumenti nella gestione quotidiana dei cani custoditi. Qual è il paradosso normativo ed etico evidenziato nel testo?
Il paradosso risiede nel fatto che ciò che viene formalmente riconosciuto come causa di dolore e sofferenza in allevamento o in rifugio: smetterebbe improvvisamente di farlo al parco o in un centro cinofilo privato, contesti che non rientrano nella definizione di operatore. Proprio nell’ambito domestico e addestrativo l’uso scorretto rischia concretamente di tradursi in abuso, poiché nessuna norma europea è chiamata a occuparsene.
Analisi del Regolamento Europeo: Domande Frequenti
Sostieni Dogsportal.it con una donazione
Dogsportal.it è un progetto editoriale totalmente indipendente.
Non ospitiamo pubblicità invasive, pay per click o pop-up. La nostra linea editoriale non è condizionata da sponsor o enti esterni.
Se trovi utili i nostri articoli, puoi contribuire con una donazione libera. Anche un piccolo gesto fa la differenza per continuare a garantire contenuti seri e accessibili per tutti.
Grazie per essere parte della community di Dogsportal.it 🙏




