Tutte le notizie sul caneBenessere del caneDiritto e normative sul cane

Acquisto di un cane affetto da grave patologia, cosa fare?

Accade di frequente che un privato acquisti un animale d’affezione o da compagnia e scopra, nei primi mesi di crescita del cucciolo, che lo stesso è affetto da una malattia, spesso di natura congenita o comunque riferibile a fattori ereditari, quale ad esempio la displasia di anca e/o gomito che si manifesta con frequenza nei cani di grossa taglia.

La scelta di trattare questo argomento è legata alle problematiche che ho dovuto affrontare a causa dell’emersione di una displasia al gomito nella mia cagnolina di razza Labrador, quando aveva poco più di sei mesi.

Nota di Redazione: un articolo utile e ben formulato che nasce dall’esperienza personale di una lettrice che grazie alle sue competenze legali ci aiuta a capire come comportarsi in questo caso. E’ importante ricordare che le normative a volte risultano distanti dalla nostra etica e dalle nostre emozioni ma è fondamentale sapere e conoscere questi aspetti per non incorrere in momenti difficile da gestire sia dal punto di vista emotivo che da quello economico.

Tale occasione, emotivamente complessa, che mi ha costretto a sperimentare in prima persona i disagi emotivi e patrimoniali derivanti dalla malattia che affliggeva il mio cane, mi ha, altresì, offerto l’occasione di approfondire, in senso strettamente professionale, i rimedi e gli strumenti che il nostro ordinamento appresta per mitigare – anche se soltanto in accezione economica – il disagio di tali momenti.

Ho deciso, pertanto, di sviluppare l’argomento oggetto di trattazione, nella speranza di offrire ai lettori di Dogsportal.it uno spunto che possa fungere da metro di orientamento utile al verificarsi di accadimenti certamente non piacevoli.

Come anticipato, accade di frequente che un privato acquisti un animale d’affezione o da compagnia e scopra, nei primi mesi di crescita del cucciolo, che lo stesso è affetto da una malattia, spesso di natura congenita o comunque riferibile a fattori ereditari, quale ad esempio la displasia di anca e/o gomito che si manifesta con frequenza nei cani di grossa taglia.

Nonostante lo sconforto è importante ricordare che l’ordinamento offre delle tutele al proprietario dell’animale che si trovi ad affrontare l’infelice e dolorosa situazione, alla quale sovente si accompagnano ingenti spese veterinarie.

Per comprendere al meglio la natura della tutela apprestata ai nostri animali è necessario premettere che, sul piano normativo, la compravendita è regolata dal Codice Civile ed, in particolare, dalle disposizioni relative alle garanzie per i vizi della cosa venduta.

Come vengono considerati i nostri animali?

Gli animali, infatti, non potendo essere considerati titolari di diritti soggettivi – ancorché riconosciuti come essere senzienti – sono intesi come mere “cose”, beni giuridici, possibili oggetti di contratti di compravendita e, qualificabili anche alla stregua di beni di consumo secondo la definizione fornita dal Codice del Consumo (art. 128 del d.lgs. n. 206 del 2005).

La considerazione dell’animale da compagnia quale bene di consumo – ben distante da quella che tutti noi proprietari abbiamo dei nostri amici a quatto zampe – consente, in concreto, all’acquirente di segnalare al venditore (es allevatore di cani di razza) la patologia (il vizio) dell’animale nell’ampio termine di due mesi dalla scoperta dello stesso (art. 132 co. 2 d.lgs n 206/2005), anziché nel minor termine di otto giorni previsto per i contratti di compravendita dal Codice Civile all’art 1495 c.c.; si evidenzia, tuttavia, che l’applicazione di tale più favorevole disciplina consumieristica è limitata agli atti negoziali conclusi in qualità di consumatore ovvero alle ipotesi in cui un soggetto acquisti un animale domestico per motivi personali, estranei a qualsivoglia fine imprenditoriale o professionale.

In definitiva, una volta diagnosticata la malattia da parte del veterinario, attraverso l’esecuzione di specifici esami (ad esempio valutazione ortopedica e radiografica) il proprietario dell’animale, che abbia intenzione di far valere i propri diritti in giudizio deve, a pena di decadenza, denunziare il vizio entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso, vale a dire dal giorno in cui il medico- veterinario ha diagnosticato la patologia.

Segnalata la malattia del proprio cane al venditore, nei termini indicati, il proprietario acquirente avrà diritto ad ottenere – in alternativa alla sostituzione del bene – la riduzione proporzionale del prezzo oppure la sua integrale restituzione, previa risoluzione del contratto.

🤍

Dogsportal.it è libero grazie a te

Stai leggendo un contenuto gratuito e senza pubblicità invasiva. Produrre informazione cinofila di qualità ha un costo: ci aiuti a restare indipendenti con una piccola donazione?

Nell’ipotesi in cui scelga quest’ultima soluzione, è bene ricordare che la restituzione integrale del prezzo pagato comporta la restituzione del bene ovvero dell’animale; diversamente, ove (più che comprensibilmente) decida di non restituire il proprio cucciolo, avrà facoltà di domandare la riduzione del prezzo pagato (se il prezzo pagato per l’acquisto di un cucciolo di razza era di 1000,00 euro, questo sarà ridotto, ad esempio, a 500,00 euro).

Non solo.

Il proprietario del pet potrà, in aggiunta, richiedere il risarcimento del danno ove risulti provato che il venditore era a conoscenza dei vizi del bene e, quindi, il suo comportamento era connotato da profili di colpa – poiché non poteva non ignorare la patologia in ragione della diligenza professionale che gli viene richiesta dalla legge – o dolo – per aver consapevolmente taciuto il vizio all’acquirente.

In altre parole, volendo esemplificare, ove l’acquirente decida di tenere con sé il cucciolo e chiedere la semplice riduzione del prezzo pagato, potrà, altresì, domandare il risarcimento degli ulterio ridanni subiti a causa della patologia (tra i quali si annoverano – a titolo di esempio non esaustivo – le spese medico-veterinarie, le spese fisioterapiche e la riduzione del valore del cucciolo scelto con specifici connotati in funzione dell’impiego a cui era destinato, come competizioni o pet therapy) ove venga provata in giudizio la conoscenza dei vizi del bene da parte del venditore.

AUTORE
Avv. Marie Charlotte Barbati

Sostieni Dogsportal.it con una donazione

Dogsportal.it è un progetto editoriale totalmente indipendente.

Non ospitiamo pubblicità invasive, pay per click o pop-up. La nostra linea editoriale non è condizionata da sponsor o enti esterni. Se trovi utili i nostri articoli, puoi contribuire con una donazione libera. Anche un piccolo gesto fa la differenza per continuare a garantire contenuti seri e accessibili per tutti.

Grazie per essere parte della community di Dogsportal.it 🙏

Marie Charlotte Barbati

Mi chiamo Marie Charlotte Barbati e sono un avvocato del Foro di Torino, abilitato all’esercizio della professione forense dal 2019. Mi sono laureata presso la facoltà di Giurisprudenza di Torino e conseguito la doppia laurea italo – francese presso la Facoltà di Giurisprudenza di Nizza. Ho continuato ad alimentare il mio interesse nella materia del diritto, anche nel proseguo del mio percorso di studi, diplomandomi presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Torino. Attualmente collaboro con lo Studio Legale Mastro & Associati, già Studio Papotti, ove mi occupo principalmente di diritto penale. L’approfondimento del settore del diritto degli animali è legato ad una mia esperienza personale: la displasia al gomito della mia cucciola di Labrador Mia emersa a poco più di sei mesi di età. Tale complessa occasione mi ha spinto ad approfondire la normativa relativa al diritto degli animali nella speranza di poter offrire un supporto professionale ai numerosi proprietari di pets che quotidianamente si trovano ad affrontare inconvenienti che coinvolgono il proprio animale.

Marie Charlotte Barbati ha 3 articoli e più. Guarda tutti gli articoli di Marie Charlotte Barbati

Partecipa e incontra gli esperti!

🎓
Scopri i webinar Dogsportal® Academy