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Legge Brambilla in pratica: cosa cambia realmente rispetto al passato

I recenti fatti di cronaca, come l’orrore di Udine o le tragedie che leggiamo quotidianamente, riaccendono con prepotenza il dibattito sulla giustizia per gli animali. La nuova normativa inasprisce le pene, ma basta davvero per garantire il carcere a chi maltratta? Ne parliamo con gli avvocati Roberta Farina e Dante Libbra, che analizzano nel dettaglio il testo della legge.

Basta scorrere le notizie delle ultime settimane per restare sgomenti: atti di violenza gratuita, cani lanciati nel vuoto, maltrattamenti diffusi. Di fronte a questi episodi, l’indignazione corre veloce, ma spesso si scontra con la complessità delle norme. Per capire cosa è cambiato davvero con l’entrata in vigore della nuova legge e quali sono i reali strumenti a disposizione della giustizia, lasciamo la parola agli esperti.

Ecco l’analisi tecnica degli avvocati Roberta Farina e Dante Libbra.


La Legge Brambilla e il concetto di Empowerment animale

La legge del 6 giugno 2025 n. 82 intitolata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” meglio conosciuta dagli amanti degli animali come Legge Brambilla dal nome della Deputata promotrice e firmataria è entrata in vigore il 1 Luglio 2025 e, in questi ultimi mesi, è stata protagonista di numerosi articoli e servizi, spesso presentata con titoli sensazionalistici come la legge che darà una svolta al fenomeno del maltrattamento degli animali.

Nel linguaggio giuridico, il termine “empowerment” si riferisce al processo attraverso cui un soggetto acquisisce potere, autonomia, e riconoscimento. Ebbene, questo processo ha preso piede anche in riferimento agli animali e indica il percorso mirato a superare la condizione di “oggetto” che ancora caratterizza buona parte della normativa italiana, soprattutto sul versante civilistico.

Gli animali, tradizionalmente considerati beni mobili, iniziano a essere visti come soggetti portatori di interessi giuridici per i quali si cerca di tutelare la loro dignità e il loro valore intrinseco. Non più considerati solo strumenti per soddisfare interessi umani (economici, affettivi, sanitari), ma esseri viventi con una propria rilevanza e dotati della capacità di provare e percepire sensazioni ed emozioni, tanto che un importante riconoscimento è stato considerarli esseri senzienti (Trattato di Lisbona del 2017).

Tralasciando l’aspetto civilistico che ancora qualifica gli animali come res o oggetti, nell’ottica di voler dare un’impronta pratica e concreta alla situazione attuale, vediamo come e se la legge n. 82, con le novità introdotte, rappresenta un deterrente efficace nella prevenzione dei reati di maltrattamento e nella tutela e benessere degli animali d’affezione.

Innanzitutto, occorre una doverosa precisazione: la nuova legge interviene su un impianto normativo preesistente, rappresentato in gran parte dalla normativa contenuta principalmente nel codice penale e, in minor misura, nel codice di procedura penale e in altre leggi emanate a tutela del benessere animale e la finalità perseguita è quella di integrare e armonizzare la disciplina (già esistente) in materia di reati contro gli animali.

In linea generale, la legge inasprisce sensibilmente le sanzioni a carico di chi delinque contro gli animali; sono stati introdotti anche nuovi divieti e significative aggravanti. Analizziamo ora gli articoli che a nostro avviso contengono le maggiori novità. Sicuramente sono da segnalare i primi cinque articoli della Legge 82 in quanto introducono importanti modifiche al codice penale.

Il cambio di prospettiva: dai sentimenti ai diritti dell’animale

Un cambiamento degno di nota è contenuto nel primo articolo della legge 82 che prevede il mutamento del “Titolo IX-bis del libro secondo del codice penale” che ora è ridenominato “Dei delitti contro gli animali” mentre precedentemente con la legge Legge n. 189 del 2004 che aveva già avviato un percorso di riconoscimento sul maltrattamento degli animali, era rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”.

In poche parole, se prima il bene tutelato era l’uomo e, in particolare, il sentimento di pietà e la sensibilità mostrata per gli animali, con la modifica introdotta all’art. 1 della legge n.82. il bene tutelato e l’interesse direttamente protetto dalla norma penale sono gli animali. In tale ottica, il codice penale appare coerente e in armonia con la già intervenuta modifica dell’art. 9 della Costituzione (modificato dalla Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1) e della normativa europea che ha riconosciuto gli animali come esseri senzienti (Trattato di Lisbona del 2007).

Spettacoli vietati e combattimenti: pene cumulative

Ancora nell’ottica di apportare maggior tutela, l’art 2, prevede un aumento nei minimi e massimi edittali della sanzione pecuniaria prevista all’ art. 544-quater, comma 1, c.p. rubricato” Spettacoli o manifestazioni vietati”, prevedendo a carico di chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, oltre la reclusione da quattro mesi a due anni, “la multa da 15.000 a 30.000 euro”. In tal senso abbiamo una pena cumulativa della reclusione e della multa che originariamente aveva un minimo edittale di 3.000 euro.

L’art. 3 aumenta anch’esso nei minimi e nei massimi edittali le previsioni contenute nell’art. 544 quinquies del c.p. rubricato “Divieto di combattimenti tra animali”: dispone che “Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Anche in questo caso la multa, si cumula alla reclusione.

Le nuove aggravanti e l’inasprimento per uccisione e maltrattamento

L’art 4 invece introduce un nuovo articolo del codice penale, ovvero l’art. 544-septies rubricato “Circostanze aggravanti” che ha il fine di aumentare le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 cp in particolari circostanze ovvero: a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori; b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; c) se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.

L’art. 5 infine prevede significative modifiche agli articoli 544-bis (Uccisione di animali), 544-ter (Maltrattamento di animali), 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) e 727 (abbandono di animali) inasprendo severamente le pene, in particolare:

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  • Per il delitto di uccisione di animali di cui all’ art. 544-bis, la reclusione viene portata da sei mesi a tre anni, con aggiunta della multa da euro 5.000 a euro 30.000 e viene prevista un’aggravante per cui se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione è da uno a quattro anni e la multa da euro 10.000 a euro 60.000.
  • Per il delitto di maltrattamento di animali ex art. 544-ter la reclusione viene aumentata da sei mesi a due anni (prima da tre a 18 mesi) e viene prevista in aggiunta, la sanzione pecuniaria della multa da 5.000 a 30.000 euro.

Affido definitivo, abbandono e divieto di catena

L’art 6 della suddetta legge prevede poi l’introduzione di un nuovo articolo del codice di procedura penale, l’“Art. 260-bis” rubricato “Affido definitivo dell’animale oggetto di sequestro o confisca”. contenente varie disposizioni (commi da 1 a 6) da applicare nei casi dei delitti contro gli animali nonché per i casi di cui art. 4 della L. 4 novembre 2010, n. 201 sul traffico di cuccioli. Il nuovo articolo prevede la possibilità per gli animali sequestrati o confiscati, di essere affidati in via definitiva alle associazioni di cui al medesimo art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, o a loro subaffidatari, “al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate”. L’affidamento viene disposto previo versamento, da parte dell’associazione interessata, di una cauzione per ogni animale affidato. In particolare, prevede che “il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell’esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca”.

Anche l’art 727 cp, che disciplina l’abbandono di animali, pur rimanendo una contravvenzione, è stato oggetto di revisione e ora contiene importanti modifiche in termini di aumento della sanzione pecuniaria dell’ammenda, prevedendo che “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.” In questo caso la contravvenzione prevede l’alternativa tra l’arresto e l’ammenda che però viene sensibilmente aumentata rispetto alla versione precedente prevista tra € 1.032 a euro 5.164.

La legge 82, con l’art 9 è intervenuta apportando importanti modifiche anche al di fuori dell’impianto codicistico e in particolare sulla legge n. 201 del 2010 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, nonchè norme di adeguamento dell’ordinamento interno) legge che, giova ribadirlo, ha introdotto i reati di traffico e di introduzione illecita di animali da compagnia. Le integrazioni hanno riguardato gli art .4, 5,e 6 della L. 201 e hanno modificato e inasprito le sanzioni amministrative accessorie ivi previste per l’introduzione illecita di animali da compagnia e per traffico illecito degli stessi.

Ma non è tutto; l’art 10 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento nazionale il ”divieto di detenere animali d’affezione a catena”, divieto che era stato finora disciplinato, con difformi versioni, dalle regioni. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

legge Brambilla e pene contro il maltrattamento animale, cosa cambia in sostanza?

Il nodo cruciale: efficacia delle pene e alternative al carcere

Sono state indicate solo le maggiori novità introdotte dalla legge n. 82, e per una completezza della trattazione si rinvia alla lettura completa della legge Gazzetta Ufficiale (link) ma salta all’occhio come la volontà di proteggere in maniera più pervasiva gli animali, sia più effettiva e marcata rispetto al passato e sia espressione di un fenomeno culturale e giuridico per effetto del quale gli animali non sono solo oggetto di compassione ma rappresentano soggetti di diritto da difendere e tutelare attraverso la previsione di nuovi istituti e di nuovi divieti.

L’aspetto da comprendere però è un altro, soprattutto dinnanzi a un’opinione pubblica che chiede pene ancora più severe per i reati commessi a danno degli animali. Ma l’impianto sanzionatorio apprestato dalla legge Brambilla dal punto di vista applicativo è efficace? Detto in altre parole, chi commette un reato sconta realmente le pene previste?

Sul punto occorre fare doverose precisazioni che investono il sistema sanzionatorio previsto dal nostro ordinamento per effetto del quale, esistono le così dette “pene sostitutive” che riducono al minimo la restrizione della libertà personale, senza per questo sacrificare la funzione di punizione e prevenzione del reato. Le pene sostitutive sono ispirate al favor libertatis, ovvero alla minimizzazione della privazione della libertà personale. Inoltre per i reati minori, l’ordinamento tende a favorire il principio secondo cui la pena sostitutiva è più idonea a favorire il reinserimento sociale del condannato.

Inoltre esiste l’istituto della sospensione condizionale della pena che trova applicazione se la pena inflitta non è superiore ai due anni di reclusione o arresto. Se accordato dal giudice, tale istituto comporta che venga sospesa l’esecuzione della reclusione/ arresto, permettendo al condannato di evitare il carcere a patto che non commetta nuovi reati e rispetti le condizioni eventualmente imposte (come il risarcimento del danno o il lavoro socialmente utile).

Domande Frequenti sulla Legge 82/2025

Cosa cambia principalmente con la nuova legge?
Il cambiamento principale è culturale e giuridico. Gli animali non sono più tutelati in quanto oggetto del “sentimento di pietà” umano, ma come soggetti diretti portatori di diritti. Il Titolo del Codice Penale è stato infatti rinominato in “Dei delitti contro gli animali”.
Chi maltratta un animale finisce in carcere?
Non è automatico. Nonostante le pene siano state inasprite (fino a 3 anni per l’uccisione, 4 con aggravanti), il nostro sistema prevede “pene sostitutive” e misure alternative al carcere per le condanne inferiori ai 4 anni, privilegiando percorsi di reinserimento sociale e lavori di pubblica utilità.
È vero che ora è vietato tenere il cane a catena?
Sì. L’articolo 10 introduce per la prima volta un divieto nazionale di detenere animali d’affezione alla catena, uniformando le varie leggi regionali. Sono previste eccezioni solo per documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza. La violazione comporta una multa da 500 a 5.000 euro.
Cosa succede agli animali sequestrati?
La legge introduce l’istituto dell'”affido definitivo” alle associazioni protezionistiche (Art. 260-bis c.p.p.). Questo permette di togliere gli animali dal “limbo” giudiziario, garantendo loro cure immediate e la possibilità di essere adottati senza dover attendere tempi processuali lunghissimi.

I reati commessi a danno degli animali, sebbene investiti dalle modifiche della legge Brambilla in senso peggiorativo in termini di sanzione, sono comunque reati c.d. minori che, salvo aggravanti, non superano i quattro anni; pertanto la pena potrebbe essere sostituita con misure alternative alla detenzione o sospesa per condanne con limiti di pena entro i due anni.

Il fatto che non si vada in carcere non significa certo che non si sconti la pena. Questo fatto agli occhi dell’opinione pubblica viene interpretato in termini di inefficacia del sistema sanzionatorio ma in realtà deve essere compreso alla luce dei principi che governano la scelta da parte del sistema giustizia di gestire i reati minori con soluzioni che tendono al reinserimento sociale e alla funzione rieducativa della pena. Ciò detto, il dato fattuale che la commissione di tali reati non implichi una apertura automatica delle porte delle celle, non si traduce automaticamente in una mancata tutela o nel mancato inasprimento delle norme.

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Roberta Farina

Ho approfondito le mie conoscenze di cinofilia prima da autodidatta e poi, una volta divenuta avvocato, ho frequentato presso la facoltà di veterinaria di Pisa un corso di laurea triennale (Tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila) al fine di acquisire le basi scientifiche per poter frequentare, sempre presso la facoltà di veterinaria di Pisa, il master di II livello in Etologia degli animali d’affezione. Attualmente mentre continuo ad approfondire la mia preparazione partecipando a corsi e convegni – ho acquisito anche il titolo di Addestratore Enci – svolgo la professione di avvocato e curo il settore diritti degli animali nello studio legale Farina Viola, seguo i contenziosi, fornisco consulenze a privati ed enti pubblici in materia, sono la responsabile affari legali delle Unità Cinofile Soccorso Acquatico per la SICS regione Sardegna e svolgo attività di formazione in materia di legislazione cinofila.

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