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Cremazione del cane cosa dice la Legge? Meglio saperlo per evitare lo smaltimento

Grazie ad Angeli e Orme continuiamo ad approfondire sul blog, un argomento importante e delicato che riguarda tutti noi.

Un argomento che non si vorrebbe affrontare mai, ma è utile conoscere alcuni aspetti, sia per non incorrere in errori civilmente perseguibili ma soprattutto per sapere esattamente cosa accade dopo la morte del nostro caro cane, sapendolo…sapremo scegliere al meglio, anche in questo triste, tristissimo momento.

Quando un animale da compagnia muore il proprietario ha l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva delle sue spoglie.

L’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata sono puniti con una sanzione amministrativa che può raggiungere i 28000 euro. D.LGS m 36/2015, art 4.

E’ utile sapere che a livello nazionale non esiste una legge che vieta il seppellimento del proprio amico in un terreno di proprietà oppure in un terreno altrui previo consenso del proprietario.

Seppellire il cane si può, ma attenzione alla legge

La norma che disciplina il seppellimento in terreni privati è gestita dai singoli comuni pertanto prima di apprestarvi a scavare la fossa è importante chiedere al proprio Comune di residenza se ha applicato leggi restrittive in materia, se si ha una risposta affermativa il secondo passaggio da compiere è quello di avvisare il servizio veterinario di competenza che dovrà effettuare un sopralluogo presso il terreno scelto per escludere l’eventuale l’inquinamento di falde acquifere presenti in superficie e darà le giuste dimensioni della fossa.

Asl veterinaria e permessi

Durante il sopralluogo bisogna presentare al Servizio veterinario di competenza il certificato di morte redatto dal veterinario di fiducia che escluda il decesso per cause dovute a malattie infettive.

Generalmente per rispettare questa procedura ci vogliono alcuni giorni, è consigliabile sistemare al contempo le spoglie in un luogo a temperatura controllata specialmente durante la stagione estiva.

Ogni proprietario consapevole è bene che sappia la netta differenza fra SMALTIMENTO e CREMAZIONE.

Dove finiscono i nostri cani?

Come stabilisce il decreto europeo 1069 del 2009
Gli animali d’affezione una volta deceduti vengono classificati come RIFIUTI DI CAT 1 gli impianti di Coincenerimento dove vengono smaltiti riutilizzano la risultanza come prodotto rivendibile industrialmente.

La cremazione del cane in centri autorizzati e riconosciuti dall’autorità sanitaria locale competente permette di scegliere una soluzione più etica in quanto le ceneri sono restituite ai proprietari o disperse.

La legge permette ai privati di detenere l’urna con le ceneri del proprio cane in casa senza necessità alcuna di doverla dichiarare e senza l’obbligo di tenerla sigillata. Permette  inoltre disperdere le ceneri del proprio amico nei suoi luoghi della memoria.
In Italia ormai esistono

La cancellazione del microchip all’anagrafe canina deve avvenire entro i 15 giorni successivi al decesso.

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