Leggi e normative sul cane

Cane che abbaia in condominio: tutela e limiti

L’ABBAIO E’ UN DIRITTO ESISTENZIALE DEL CANE: TRA LA TUTELA E LO SCONTRO

Diritto di abbaiare e condominio: tutela e limiti

Di Dante Libbra e Roberta Farina: gli avvocati di Pet Legal Defence su Dogsportal.it

Cane che abbaia in condominio

Il nostro cane ha il diritto di abbaiare?

Una delle prime sentenze in cui viene sancito il “diritto di abbaiare“, è riconducibile al Giudice di Pace di Rovereto, che con la sentenza 11/08/2006, rigettò la richiesta di risarcimento del danno avanzata da un vicino di casa, contro il proprietario di un cane, il quale, a dire dell’attore, avrebbe disturbato continuamente il vicinato con il suo incessante latrare.

O ancora quella del Tribunale di Lanciano che nel 2012 affermo’:

i cani hanno tutto il diritto di abbaiare, specie se qualcuno o qualcosa si avvicina al loro territorio di riferimento e purché non si superi la soglia di tollerabilità stabilita nel codice

Quali sono i limiti e i nostri doveri se il cane abbaia in condominio?


Tuttavia, è bene chiarire sin da subito che tali orientamenti fanno salvo quanto previsto dall’art. 844 c.c. il quale va letteralmente a “limitare” la tollerabilità dell’abbaio.

Ergo, quest’ultimo non deve comportare un danno al vicinato e al vivere civile.

Tal punto risulta ancora più importante laddove vi è da considerare che spesso, sui social network, vengono pubblicate delle vere e proprie “fake news” le quali sostengono che l’abbaio del cane non può conoscere limitazioni e che quindi il vicinato o il condominio abbia l’obbligo di “subire” incessantemente l’abbaio dei cani limitrofi.

Tale orientamento è stato più volte sostenuto dalla Suprema Corte, la quale, nella sentenza n.7856/2008 ha sentenziato che :

la presenza di un cane all’interno di una struttura condominiale non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini

…sicché i proprietari dell’animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale stesso, soprattutto nelle ore notturne; occorre, però, tenere presente che la natura del cane non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte dell’animale possono e devono essere tollerati dai vicini in nome dei principi del vivere civile


Concludendo, l’abbaio del cane è da considerarsi come una immissione ex.art 844c.c e che quindi esso deve essere tollerato solo ed esclusivamente se non eccedente i limiti: una immissione eccede i limiti qualora superi i 3 decibel di rumore di fondo della zona circostante.

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