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Notizie e curiosità sul cane

Coronavirus: chiarimenti su attività cinofile e sportive

Carissimi lettori, colleghi e cinofili.

Riportiamo testualmente quanto riportato dal sito dell’ Ufficio dello Sport

Le indicazioni che seguono riguardano ogni Ente e Associazione a livello nazionale, ma pur consapevoli della gravità della situazione di questi giorni, invitiamo a porre attenzione al punto 5, che possa essere da spiraglio per poter trovare seppur nelle condizioni di prudenza previste, momenti di svago indispensabile per affrontare anche periodi come questi.

Approfittiamo per augurare a tutti una imminente ripresa della Vita così come siamo abituati a conoscerla.

La Redazione di Dogsportal.it


Riportiamo qui per comodità di lettura le misure riguardanti il mondo dello sport così come stabilite dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 e del 4 marzo 2020 (d’ora in poi DPCM) e suddivise per le aree geografiche a cui sono destinate.

La pagina verrà aggiornata se verranno stabilite nuove misure o modificate quelle esistenti.

1. Nei territori dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia e Vo’ nella Regione Veneto (allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020) Sono sospese fino al 3 aprile 2020 le manifestazioni, le iniziative sportive e gli eventi sportivi che si svolgono in luoghi pubblici o privati anche se sono tenuti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (art. 1 del DPCM del 1 marzo 2020). 


2. Nei territori delle regioni dell’Emilia Romagna, della Lombardia, del Veneto, delle province di Pesaro e Urbino e Savona (allegato 2 del DPCM del 1 marzo 2020)Sono sospesi fino al 3 aprile 2020, gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sia nei luoghi pubblici che privati. Solo nei comuni che non rientrano nel elenco al punto 1 è possibile lo svolgimento di questi eventi e delle sedute di allenamento all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.

Le attività sciistiche nei comprensori delle stesse Regioni e Province sono consentite se il gestore limita l’accesso agli impianti di trasporto chiusi (funicolari, funivie, cabinovie, ecc) ad un massimo di persone pari ad un terzo della capienza.

Fino al 3 aprile 2020 sono sospese tutte le manifestazioni, di carattere non ordinario, gli eventi sportivi in luoghi pubblici o privati anche se sono svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. 


3. Nella sola Lombardia e nella sola provincia di Piacenza sono sospese, fino al 3 aprile, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (con la sola eccezione dell’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 


4. Su tutto il territorio nazionale (artt. 1 e 2 del DPCM del 4 marzo 2020)

Fino al 3 aprile 2020 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.Resta consentito, nei comuni diversi da quelli di cui al punto 1 lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.  


5. Su tutto il territorio nazionale (artt. 1 e 2 del DPCM del 4 marzo 2020)

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di mantenere la distanza di almeno un metro (allegato 1, lettera d del DPCM del 4 marzo 2020); Si raccomanda ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.  

Vedere anche nota del CONI del 4 marzo sull’applicazione dell’art. 2 del DPCM del 1 marzo 2020.

Ulteriori Precisazioni

Giungono richieste di chiarimenti in merito a quelle attività sportive che prevedono un contatto ravvicinato. A questo proposito occorre precisare che secondo le disposizioni del DPCM del 4 marzo, artt. 1 e 2, laddove non è possibile assicurare la distanza di almeno 1 metro, l’attività non può essere svolta.

Dogsportal Redazione

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