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E’ vietata OGNI FORMA di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

AGGIORNAMENTO 9 MARZO ORE 24, CONTE FIRMA DECRETO: MISURE PREVISTE IN TUTTA ITALIA

Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto che estende a tutta Italia le misure previste l’8 marzo per Lombardia e altre 14 province.

Nello specifico, dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020:

 sull’intero territorio nazionale è vietata OGNI FORMA di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Principali novità

?divieto spostamenti se non per lavoro, salute o necessità con obbligo di autocertificazione
?scuole e università chiuse fino al 3 aprile
?bar e ristoranti aperti soltanto dalle 6 alle 18
?centri commerciali chiusi sabato e domenica
?stop a tutte le attività e manifestazioni sportive
?chiusi palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi

✅APERTI farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari

?Le disposizioni in dettaglio

– evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, Indico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

sono sospesi i servizi educativi per l’ infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici

– l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’ adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri

– sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura

– sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

sono consentite le attività commerciali diverse da quelle dai bar e ristoranti a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

– nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

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