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Art 672 CP OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI

L’art 672 c.p recita:

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa (1) da euro 25 a euro 258.

Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone [2052].
Numerosa la giurisprudenza a riguardo, con particolare interesse per quanto segue:

Deve essere riconosciuta la responsabilità del padrone di un cane per le lesioni riportate alla persona offesa, a nulla rilevando che in occasione di talune visite effettuate dalla polizia locale lo stesso si fosse mostrato non aggressivo, atteso che corrisponde a norma cautelare ovvia che un animale di tal fatta (pastore maremmano), il quale, per qualsivoglia ragione, può dar luogo a pericolose aggressioni, venga adeguatamente custodito o, comunque, reso inoffensivo mediate museruola.

Cassazione penale sez. IV 19 giugno 2014 n. 36461

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