Guida completa per la cessione e la proprietà del cane
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Proprietà, cessione e acquisto del cane: una guida legale e fondamentale

Non sono rari i casi portati all’attenzione dei Tribunali in cui ci si trova nella condizione di rivendicare la proprietà del proprio animale domestico. Innanzitutto, vediamo come si acquisisce la proprietà di un cane.

Per quanto il termine “proprietario” riferito agli animali non piaccia, non sia esaustivo né idoneo a rappresentare la complessità dei rapporti che emergono nell’interazione con il proprio cane, dal punto di vista giuridico non si può prescindere dal suo utilizzo perché è il termine tecnicamente più appropriato per identificare il soggetto che sul cane esercita un diritto pieno ed esclusivo, con tutte le responsabilità conseguenti all’esercizio di tale diritto.

Sappiamo tutti che il cane, sebbene sia un essere senziente, nel nostro codice civile è ancora considerato una res, un bene mobile non registrato, e il trattamento giuridico è assimilato a quello di una cosa, di un oggetto.

Pertanto anche la proprietà del cane si trasferisce nello stesso modo dei beni mobili non registrati.

Cosa significa?

Mentre i beni mobili registrati sono soggetti a iscrizione nei pubblici registri (es. Pubblico registro automobilistico) e richiedono alcune formalità in caso di trasferimento, per i beni mobili non registrati il trasferimento non richiede alcuna formalità.

Generalmente un cane si acquista, si adotta, può essere regalato o addirittura si può acquisire la proprietà di un cane trovato vagante e la sua proprietà si può traferire per comportamenti concludenti, ovvero con ogni comportamento che, pur non manifestando espressamente una volontà, presuppone, o lascia presupporre, l’esistenza di una volontà, della quale, pertanto, produce gli effetti, come ad esempio la vendita conclusa con “la stretta di mano”, difatti non essendo un bene mobile registrato, la sua cessione non richiede forme solenni, né tantomeno è necessario un accordo scritto – anche se sarebbe auspicabile – per trasferire la proprietà in quanto è sufficiente l’accordo verbale.

Ma allora, in assenza di particolari formalità e nel caso di una eventuale contestazione, come si può dimostrare di essere proprietari di un cane?

Nella maggior parte dei casi, la conoscenza e il rispetto degli obblighi cui è tenuto il proprietario, oltre la dovuta diligenza e il buon senso che devono presidiare l’ingresso di un cane nella nostra vita, consentono di fornire la prova della proprietà del proprio cane.

Consapevoli quindi che il titolo da cui deriva l’acquisto della proprietà del cane è basato su un accordo non facilmente dimostrabile, soprattutto se concluso verbalmente, per dimostrare la proprietà in caso di smarrimento o di appropriazione da parte di un terzo, l’iscrizione all’anagrafe canina può rappresentare una valida prova documentale.

L’importanza del microchip per provare la proprietà di un cane

Infatti sia in caso di compravendita che in caso di cessione (adozione da un canile/rifugio/privati o in caso di regalo), il cane ceduto deve essere necessariamente munito di microchip.

Con la legge 281/91 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) è stata istituita l’anagrafe canina e ciò ha comportato la necessità di identificazione dei cani e la loro necessaria intestazione ad una persona fisica. Con l’istituzione della Anagrafe degli Animali d’Affezione si è costituito in Italia il registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip.

Obbligo di registrazione del cane all’anagrafe canina del proprio Comune di residenza

In particolare, per i cani, è divenuto obbligatorio provvedere alla loro identificazione e registrazione nell’Anagrafe canina del Comune di residenza o della ASL competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni.

Ma cos’è l’anagrafe canina e a cosa serve?

In buona sostanza, l’anagrafe è una banca dati nazionale, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che consente di rintracciare il luogo di registrazione degli animali e la persona cui risulta intestato il cane, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.

La normativa prevede che il proprietario o il detentore di un cane debba provvedere a far identificare e registrare dal veterinario il proprio animale entro il secondo mese di vita, tramite l’inoculazione del microchip, ottenendo così il rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, che costituisce il documento di identità che deve accompagnare il cane in tutti i suoi trasferimenti di proprietà.

Dal 1 gennaio 2005 il microchip è diventato l’unico sistema identificativo nazionale valido e obbligatorio per tutti i tipi di cane e, dal 2012, è l’unico sistema di identificazione del cane riconosciuto in Europa.

Per nessuna ragione e in nessun caso si possono cedere, vendere, regalare cani sprovvisti di microchip a prescindere che siano di razza o meticci.

Con l’iscrizione all’anagrafe viene registrato il cane e i dati anagrafici della persona che in quel momento si dichiara proprietario. Nel caso in cui il cane abbia più di due mesi, non risulti di proprietà di nessuno e risulti esser privo di microchip, il termine per adempiere è di trenta giorni dal momento in cui se ne viene in possesso.

Difatti capita purtroppo che ci siano ancora molti cani, generalmente non di razza, sprovvisti di microchip.

In tal senso l’assenza del microchip di per sé non significa che il cane non abbia un proprietario ma semplicemente che, magari, il proprietario negligente non ha adempiuto all’obbligo di inoculare il microchip al suo cane.

Come fare il passaggio di proprietà di un cane?

Invece, nel caso di variazione di proprietà del cane munito di microchip da un soggetto ad un altro, poiché i tempi indicati per procedere al cambio di intestazione possono variare da regione a regione (la legge 281/91 è una legge quadro che fissa i principi generali demandando alle regioni le modalità di attuazione) occorre informarsi preventivamente presso l’Anagrafe canina del proprio comune di residenza ma, in linea di massima, l’intervallo di tempo varia dai 15 giorni ai 30. In tal caso comunque è sempre necessario compilare e firmare, al momento della consegna del cane, un certificato di dichiarazione di cessione. In queste circostanze accade frequentemente che il momento in cui si acquisisce la proprietà del cane e il suo possesso non sempre coincida con l’intestazione a proprio nome all’anagrafe canina.

Le finalità dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’anagrafe canina rispondono alle esigenze riassunte di seguito:

1- Proteggere i cani, individuando per ciascuno di essi un proprietario che ne abbia cura, attribuendogli precisi obblighi doveri e responsabilità;

2- Tutelare i proprietari dei cani dalla perdita del proprio animale e consentire la restituzione agli stessi dei animali che si sono perduti.

3- Avere un monitoraggio della popolazione canina anche in riferimento ad eventuali spostamenti in altra nazione attraverso il rilascio del passaporto, ridurre la percentuale dei cani vaganti, prevenire e contrastare il fenomeno degli abbandoni e tutelare il territorio dai problemi del randagismo.

Con l’iscrizione obbligatoria nelle varie anagrafi territoriali si adempie però ad obblighi di natura amministrativa; ecco perché in tal senso l’iscrizione all’anagrafe è un elemento documentale idoneo a provare la proprietà di un cane ma non rappresenta il titolo che ha fatto acquisire il diritto di proprietà sullo stesso che, come abbiamo visto, può derivare dalla conclusione di un contratto, di un accordo spesso informale con il soggetto che ha ceduto il cane.

Il microchip e l’iscrizione all’anagrafe canina sono importanti in caso di smarrimento del cane?

Se perdo il mio cane, procedo a denunciarne la scomparsa e il cane viene rinvenuto, grazie all‘intestazione all’Anagrafe canina che rappresenta una prova documentale della proprietà sul cane, mi consente, in linea teorica, di riacquisirne il possesso.

Cosa succede se non iscrivo il mio cane all’anagrafe canina?

L’omissione della registrazione del cane all’anagrafe e la mancata segnalazione della cessione ad un altro soggetto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa la cui entità può variare da regione a regione.

Cosa accade invece quando si acquista un cane di razza?

In tal caso, oltre l’intestazione all’anagrafe canina esiste un altro documento, il pedigree. Ma quest’ultimo è un documento valido per dimostrare la proprietà del cane?

Per il regolamento internazionale FCI (Federazione Cinologica Internazionale) parrebbe di sì, in quanto definisce “proprietario” di un cane “la persona che ha legalmente acquisito l’animale, si trova in suo possesso e può provarlo con la detenzione, di un certificato d’iscrizione e un pedigree validi.”

Il ruolo del pedigree nella cessione e nella proprietà di un cane di razza

Quanto al pedigree, occorre precisare che in Italia l’ente deputato al suo rilascio è l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, l’Enci, un ente privato fondato nel lontano 1882, una associazione di allevatori, in sostanza, incaricato dal Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali della tenuta del libro genealogico del cane di razza.

Il pedigree quindi non è altro che un documento che attesta l’appartenenza di un cane ad una determinata razza riconosciuta dalla FCI.

È un certificato che attesta esclusivamente l’iscrizione del cane al libro genealogico.

Le modalità previste dall’ Enci per il passaggio di proprietà del pedigree non hanno nessuna attinenza e collegamento alcuno con la normativa prevista per l’obbligo di iscrizione e intestazione del cane all’anagrafe canina.

Pertanto, in caso di acquisto di un cane è sempre necessario che all’anagrafe canina intervenga il trasferimento di intestazione del cane dall’attuale intestatario all’acquirente.

Cosa può succedere quando si acquista un cane di razza da un allevatore?

In riferimento ai cani di razza muniti di pedigree, accade che allevatori cedano a titolo gratuito sia cuccioli che adulti e in questo caso, generalmente, il pedigree resta intestato all’allevatore che lo trattiene presso di sé, spesso al fine di impedire al nuovo proprietario di esercitare i diritti conseguenti la titolarità del pedigree stesso, quali la partecipazione alle esposizioni cinofile, gli accoppiamenti o le cessioni a scopo di lucro.

In tal caso avviene la cessione della proprietà del cane ma si verifica un disallineamento del soggetto intestatario all’anagrafe rispetto al soggetto indicato nel pedigree.

Quando si acquista un cane da un allevatore è fondamentale richiedere il passaggio di proprietà all’anagrafe canina

Prestate attenzione quando acquistate un cane con pedigree, perché nella maggior parte dei casi l’allevatore denuncia il cane a suo nome e in tal caso, sia all’anagrafe che all’Enci, il cane che si acquisterà avrà come primo intestatario e proprietario l’allevatore.

Ecco perché è fondamentale esigere il passaggio di proprietà all’anagrafe canina e poi, quando arriverà il pedigree (spesso non disponibile al momento della consegna poiché in corso di emissione da parte dell’Ente), l’allevatore dovrà firmarlo al fine di consentire la voltura del pedigree stesso presso la delegazione Enci del luogo dove risiede l’acquirente.

La cessione regolare del cane è fondamentale anche in caso di adozioni?

Al fine di evitare di incorrere in situazioni che, sulla base di quanto sopra, rendano difficile dimostrare il titolo da cui deriva la proprietà sul cane, che si tratti di vendita o di cessione a titolo gratuito, il consiglio è quello di verificare prima di tutto che il cane abbia un microchip, che si possa in qualche modo documentare il “titolo” per effetto del quale si diviene proprietari e, infine, esigere la compilazione del modello di passaggio di proprietà dalla ASL.

Vogliamo infine segnalare che nella prassi, oltre alla vendita e alla cessione della proprietà a titolo gratuito, si possono concludere accordi diversi in base ai quali da parte di chi consegna il cane facendoci acquisire il possesso (sia esso allevatore o privato o associazione) non c’è l’intenzione di trasferire la proprietà ma esclusivamente di attribuire la semplice detenzione del cane, con il diritto di rivendicare un giorno la sua riconsegna.

Come gestire affidamenti temporanei del cane e stalli?

Pensiamo per esempio a uno stallo, al caso in cui un allevatore mi dia in affido una fattrice o uno stallone al solo scopo di farli vivere in famiglia e non in allevamento, con l’accordo di poterli sempre riprendere per cucciolate o esposizioni; o, ancora, un amico che mi chieda di tenergli il cane perché deve cambiare casa, partire, o per chissà quale altro motivo.

In tutte queste circostanze, il soggetto ha il possesso del cane, ma si tratta di una semplice situazione di fatto e non dell’esercizio di un diritto sul cane, ovvero un valido titolo che possa dimostrare che al possesso corrisponde la proprietà del cane. In tali casi chi si dichiara proprietario potrà validamente dimostrare la titolarità del suo diritto e ottenere la riconsegna del cane. 

Fonti

Codice civile

Legge 14 agosto 1991, n.281 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy 6 febbraio 2003

Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina. Ordinanza 6 agosto 2008 e successive modifiche

Regolamento FCI

Roberta Farina

Ho approfondito le mie conoscenze di cinofilia prima da autodidatta e poi, una volta divenuta avvocato, ho frequentato presso la facoltà di veterinaria di Pisa un corso di laurea triennale (Tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila) al fine di acquisire le basi scientifiche per poter frequentare, sempre presso la facoltà di veterinaria di Pisa, il master di II livello in Etologia degli animali d’affezione. Attualmente mentre continuo ad approfondire la mia preparazione partecipando a corsi e convegni – ho acquisito anche il titolo di Addestratore Enci – svolgo la professione di avvocato e curo il settore diritti degli animali nello studio legale Farina Viola, seguo i contenziosi, fornisco consulenze a privati ed enti pubblici in materia, sono la responsabile affari legali delle Unità Cinofile Soccorso Acquatico per la SICS regione Sardegna e svolgo attività di formazione in materia di legislazione cinofila.

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