Leggi e normative sul cane

Il maltrattamento animale: l’art 544ter c.p. e una visione antropocentrica da superare.

Andare oltre una visione antropocentrica nella tutela degli animali

Negli ultimi mesi, soprattutto alla luce degli accadimenti di Palermo, si è molto discusso, anche sui social, della necessità di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto dall’art 544 ter c.p. il quale recita che: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti  o  a fatiche  o  a  lavori  insopportabili  per  le  sue   caratteristiche etologiche e’ punito con la reclusione (da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro)

La stessa pena si applica a chiunque somministra  agli  animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena e’ aumentata della meta’ se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Orbene, prima di addentrarci nello specifico occorre necessariamente specificare che il nostro legislatore, nel titolo IX Bis del Codice penale, (introdotto con la legge n.189/2004), intende tutelare non tanto l’animale in quanto essere senziente, quanto piuttosto il sentimento umano di pietà nei confronti degli animali.

Tale visione, a parere degli scriventi, risulta ormai obsoleta anche alla luce della novella Costituzionale che ha introdotto, all’art 9, animali e ambiente nella nostra Carta. A rinforzare questa interpretazione è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, con la sentenza del 23 marzo 2023, n. 653 pronunciata dalla VIII Sezione,ha ritenuto: “la protezione degli animali domestici un autonomo interesse giuridico, meritevole di tutela”.

Ciò posto, passiamo ad analizzare il dettato della norma: essa, punendo sia le condotte di lesione cagionate all’animale che la sottoposizione di esso a sevizie, si presenta come una norma a più fattispecie.

A lungo si è discusso, in dottrina e giurisprudenza, sul significato letterale del lemma “lesione”.

In un primo momento sembrava che solamente i danni fisici cagionati all’animale sarebbero potuti rientrare nel novero applicabile al 544 ter c.p., ma, a seguito anche di una mutata coscienza civica e una sempre più maggior attenzione e sensibilità sociale nei confronti degli animali, anche i danni psicologici sono stati fatti rientrare nella interpretazione applicativa.

Allorquando si parla di lesione, occorre quindi tenere a mente anche la nozione di “insopportabilità del comportamento”; secondo la dottrina maggioritaria, per “comportamenti insopportabili” si intende ogni azione od omissione che sia tale da non poter essere sopportata dall’animale in considerazione delle caratteristiche etologiche proprie della specie.

Sono proprio le caratteristiche etologiche dell’animale, quindi, a differenziare una fatica “sopportabile” ergo non punibile, da una fatica “insopportabile” ergo punibile.

La seconda condotta del delitto di maltrattamento di animali, consiste nel “sottoporre, per crudeltà o senza necessità, un animale a sevizie”.

In tal senso il legislatore attribuisce rilievo penale a tutti quei comportamenti invasivi della sfera psicofisica dell’animale.

Ma che si intende per sevizie?

Quale comportamento vuole punire il legislatore con questo assunto?

Anche qui, la dottrina si è espressa definendo come sevizia “una particolare forma di crudeltà qualificata dalla ferocia del tormento” l’azione dell’agente deve cioè esser tale da lasciare “un segno” nella salute psicologica dell’animale.

A lungo si potrebbe dibattere poi sulla effettiva misurazione della sofferenza animale ma, al fine di evitare gineprai interpretativi-processualistici, basti tener presente che, in un ipotetico processo penale, un consulente di parte o di ufficio potrebbe stabilire il grado di sofferenza animale tramite una perizia veterinaria- comportamentalista.

Procedendo con l’analisi della norma, si noterà che il legislatore ha inteso punire anche il c.d. “doping” dell’animale (oltre che somministrazione di sostanze vietate). Difatti, in alcuni ambienti particolarmente competitivi o caratterizzati dall’illegalità dell’azione ( basti pensare ai combattimenti clandestini tra cani), non è raro individuare soggetti che somministrano agli animali sostanze in grado di alterarne le prestazioni sportive o aumentare la capacità degli stessi a sopportare sofferenze e fatiche. 

Il reato di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p. è perseguibile d’ufficio, perciò non è necessario un impulso o una sollecitazione da parte di terzi o della persona offesa. 

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il delitto di cui all’art. 544-ter c.p. si configura “come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, senza necessità” 

Una volta esaminato genericamente l’impianto normativo, occorre tener presente che anche in Parlamento si è discusso della necessità di inasprire le norme penali a tutela degli animali; difatti nel Dossier n° 113 – del 29 maggio 2023 vengono proposte una serie di modifiche delle attuali norme oltre che la sostituzione dell’attuale formulazione del titolo IX Bis (“Dei delitti contro il sentimento per gli animali”) con la seguente: “Dei delitti contro gli animali“: in tal modo affermando che oggetto di tutela penale è direttamente l’animale e non più l’uomo, con conseguente abbandono di una interpretazione antropocentrica oggi non più accettabile.

Dante Libbra

Dopo aver accumulato esperienze internazionali, ho lavorato come avvocato a Strasburgo presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo durante il corso Robert Schuman nel 2016. Nel 2019, ho scelto di specializzarmi nel campo del Diritto Penale Ambientale presso la scuola di specializzazione delle professioni Legali dell'Università di Macerata. Attualmente, mi dedico principalmente al settore penale e ambientale presso lo studio legale Polita, dove sono associato Junior. Inoltre, ricopro diverse posizioni di responsabilità. Sono consulente legale di Legambiente Marche e responsabile legale di Fenimprese Ancona. Inoltre, ho l'onore di ricoprire il ruolo di Presidente della commissione disciplinare della Federazione Italiana Cinofilia. Oltre a queste responsabilità, sono anche formatore e docente di Legambiente nel reparto delle Guardie Zoofile. La mia carriera legale è quindi caratterizzata da un forte impegno nel campo del diritto penale e ambientale, oltre che da un coinvolgimento attivo in organizzazioni e associazioni che si dedicano alla tutela dell'ambiente e dei diritti dei cittadini.

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